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SE TROVO UN RANDAGIO PER STRADA

Un cane smarrito ha un comportamento molto tipico e riconoscibile: è spaesato, si muove in modo confuso, non ha una direzione, spesso insegue i passanti. Se si incontra un cane che manifesta questi atteggiamenti, quasi sicuramente si tratta di un cane smarrito.

Bisogna innanzitutto tranquillizzare il cane e cercare di allontanarlo da eventuali pericoli quali strade, fossi ecc, per far questo evitare assolutamente di corrergli incontro o di inseguirlo, è opportuno invece accucciarsi e chiamarlo, parlargli e, avendone la possibilità, offrirgli da mangiare.

Nel caso in cui il cane si lasci avvicinare in sicurezza è utile assicurarlo con un guinzaglio o, in alternativa, con corda o similari.

E' assolutamente inutile chiamare dirtettamente il canile che viene attivato  dalle autorità competenti, bisogna chiamare i Vigili Urbani, anche e soprattutto se è ferito. Saranno i vigili urbani ad attivare il servizio veterinario della ASL del territorio.

I Servizi Veterinari delle ASL hanno su tutto il territorio nazionale la reperibilità H24 anche festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro dell’animale non di proprietà. Il mancato intervento è denunciabile perché si tratta di un pubblico servizio.

In caso di mancato intervento e di animale ferito non somministrate farmaci, acqua o cibo ma portarlo dal veterinario possibilmente adagiandolo su qualcosa di rigido.

Successivamente verificate che il cane sia davvero in canile.

Quando consegnate l’animale fatevi dare il nominativo della persona a cui l’avete consegnato o, in mancanza, prendete il numero di targa del mezzo soccorritore e, ove possibile, fate foto dell’intervento.

Deve sempre essere condotto in canile!!!


Qui sarà visitato ed identificato a cura del veterinario dell’ASL.
Nel caso in cui sia sprovvisto di microchip che consenta di rintracciare il proprietario, il cane può, se lo dispone il veterinario ASL, essere affidato temporaneamente per 60 giorni, e poi in via definitiva.

E’ utile sapere che a causa del diffuso sovraffollamento dei canili sovente sia le forze dell-ordine che i servizi veterinari delle ASL fanno resistenza ad intervenire a causa della difficoltà di accoglimento degli animali ritrovati.
Il nostro consiglio è di armarvi di senso di collaborazione, pazienza e tenacia.

SE ASSISTO A UN MALTRATTAMENTO

Raccogliere più prove possibili comprese foto, video, documenti, per comprovare il maltrattamento e denunciarlo per iscritto presso una Forza di polizia (Corpo Forestale numero telefonico nazionale 1515, Carabinieri-112, Polizia di Stato-113, Guardia di Finanza-117, Polizie locali (Municipali-Provinciali) chiamando il centralino di Comune o Provincia) ai sensi di uno o più articoli del codice penale come introdotti dalla Legge 189/04.

Se il maltrattamento è in corso e prosegue, chiedere anche solo telefonicamente l’intervento urgente. Le autorità potranno procedere con un atto di sequestro dell’animale e conseguente confisca sottraendolo così definitivamente al maltrattatore ai sensi degli articoli 321 del Codice di procedura penale e 544 seg del Codice penale.

Le associazioni  non sostituiscono e non devono/possono sostituire i servizi pubblici e di pubblica utilità nonché le Forze di Polizia.

SE INVESTO UN CANE

In base alle modifiche introdotte dal Nuovo Codice della strada, è diventato obbligatorio, per ogni utente della strada, soccorrere gli animali vittime di incidenti stradali, ponendo in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento:
Comma 9bis – art. 189 Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992: “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (4)”

 

Chiamare o direttamente il Servizio Veterinario dell’ASL, oppure i Carabinieri o la Polizia Provinciale o la Polizia Municipale, che contatteranno il Medico Veterinario dell’ASL reperibile per zona.

 

Chi paga le spese conseguenti alle cure di un cane o un gatto incidentato?
Nel caso in cui l’incidente stradale coinvolga cani e gatti, qualora non si risalga ad un proprietario, il Comune sul cui territorio si è verificato il sinistro, si dovrà far carico, in base alla recente normativa ( v. L. 27.12.2006 n. 298 e Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 16 luglio 2009, n. 40536 e nota del Ministero della salute del 4.8. 2010), delle spese conseguenti al soccorso dell’animale.

 

Considerando che l’animale incidentato sarà con ogni probabilità impaurito e dolorante, evitare di avvicinarsi e toccarlo se non si possiede la necessaria preparazione: potrebbe diventare pericoloso sia per il soccorritore che per l’animale traumatizzato, per il rischio di aggravarne le condizioni.

 

Trasportare di propria iniziativa il cane o gatto incidentato presso una Struttura Medica Veterinaria, senza avere informazioni circa le eventuali Convenzioni stipulate dal Comune sul cui territorio si è verificato l’incidente stradale: il rischio è quello di vedersi addebitare le spese conseguenti alle cure.

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